Scheda corso
In conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) e all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Estratto D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il corso di formazione generale e specifica dei Lavoratori avviene in modalità Residenziale. La Formazione Generale ha una durata di 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Attraverso la Formazione Generale vengono impartiti ai lavoratori le conoscenze e le procedure utili al conseguimento di un comportamento che permetta loro di lavorare diminuendo i rischi e allo stesso tempo tutelare la propria sicurezza e salute. La Formazione Specifica ha una durata ulteriore di 4 ore (per le aziende categorizzate a Rischio Basso), 8 ore (per le aziende categorizzate a Rischio Medio) e 12 ore (per le aziende categorizzate a Rischio Alto).
I Lavoratori