Scheda corso
In conformità all’ art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) e secondo i contenuti riportati negli Allegati III e IV, D.M. 388/03 Estratto D.M. 388/03:
Art.45.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. del 15 luglio 2003, n° 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il corso di formazione per “Addetti al Primo Soccorso in azienda” avviene in modalità Residenziale per un totale di 16 ore (Gruppo A) e 12 ore (Gruppo B – C).
L’aggiornamento, a scadenza triennale, avviene in modalità Residenziale per un totale di 4 ore.
Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende. Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso nelle aziende che non hanno più di 5 lavoratori.