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ROMA – Lavori sotto tensione. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro il 7 luglio 2016 la circolare n.38 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.

Il documento riporta indicazioni riguardanti il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate da Dm 4 febbraio 2011, in merito all’esecuzione dei lavori sotto tensione e alla formazione del personale.

Per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, come indicato dal punto 1.31 dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, dopo il triennio di validità dell’autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza, al Ministero del Lavoro- Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali – Divisione III. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’azienda e presentata sia in cartaceo che via Pec.

L’istanza dovrà contenere in sintesi: dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, documentazione sulla formazione quinquennale DM 4 febbraio 2011, permanenza abilitazioni Dm 4 febbraio 2011, certificazione UNI EN ISO 9001:2000, BS-OSHAS 180001:20007, assicurazione responsabilità civile.

Per quanto riguarda invece l’autorizzazione alla formazione del personale (punto 4.3.1 Allegato III DM 4 febbraio 2011) identiche le modalità di presentazione e i recapiti alla scadenza dell’autorizzazione triennale.

La documentazione a corredo riguarderà: dichiarazione sul permanere delle condizioni per il rilascio ai sensi del Dpr 445/200, certificazione UNI EN ISO 9001:2000; certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Viene ricordato come, sia per l’autorizzazione all’esecuzione che per l’autorizzazione alla formazione, qualorasopravvengano modifiche alle condizioni richieste dal Decreto 4 febbraio 2011, queste devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente. Per l’esecuzione seguendo il punto 1.3.2 dell’Allegato II del Decreto 2011, per la formazione il punto 4.3.2 dell’Allegato III.

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