Scheda corso
In conformità a : artt. 37, 77, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)
Estratto D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Articolo 77 – Obblighi del Datore di Lavoro
- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell’esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI
- Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
Il corso di “Informazione e Formazione dei Lavoratori esposti a rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota e D.P.I. III Categoria Anticaduta” viene erogato in modalità Residenziale per un totale di 8 ore.
Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono attività lavorative esposte al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.